Art. 41.
(Verifica dell'efficacia della legge).

      1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti e dell'efficacia delle disposizioni di cui

 

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agli articoli 35, 36 e 37, e ne riferisce entro sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.